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2015
ottobre
- comma 2 dell’articolo 79 bis
Il comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regio-
nale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, ap-
prova gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecni-
che per la realizzazione delle misure preventive e
protettive”.
Restano obbligatorie quindi:
1. le istruzioni tecniche per l’applicazione della
normativa;
2. la documentazione allegata ai progetti;
3. la documentazione allegata alla domanda di
certificato di agibilità.
Palese quindi che l’obbligo di installare sistemi di
protezione dal rischio di caduta dall’alto permane
anche se reso offuscato dal comma 1 bis dove
vengono meno obblighi espressi nel D.Lgs 81/8
smi.
Esempi pratici
Nel caso si opti per la non installazione come ipo-
tesi interpretativa, si deve ricordare che, finito l’in-
tervento edilizio,
l’accesso alla copertura è
impossibile a chiunque
, se non con l’utilizzo di
mezzi dotati di gru con cestello e operatore abili-
tato o il montaggio di ponteggi a protezione col-
lettiva su tutta l’area di transito e intervento,
effettuato da installatori abilitati su progetto
conforme alla legge.
Ipotesi A
Devo pulire un camino o regolare l’antenna TV ma
la gru con cestello ha dei limiti di accesso, devo
proteggere tutta l’area con ponteggio, dal punto di
accesso fino al punto di intervento manutentivo
.
- La prescrizione di presenza “minima” intende
che il sistema sia funzionale al/agli impianti
tecnologici.
Ipotesi B
Devo pulire un camino o regolare l’antenna TV
ma il percorso di sicurezza “arriva” solo ai pan-
nelli solari, devo proteggere tutta l’area resi-
dua con ponteggio, dal punto di accesso fino al
punto di intervento manutentivo
.
A garanzia che in futuro tutto questo verrà fatto
c’è il proprietario dell’immobile/committente o
responsabile dei lavori: esso è in cima alla pira-
mide delle responsabilità e al processo di produ-
zione e, con il coordinatore della progettazione e
il progettista, partecipa alla fase decisionale e alle
scelte tecniche. È a lui dunque che vengono attri-
buite le maggiori responsabilità. Tutto ciò avvalo-
rato dalle sentenze della Corte di Cassazione che
ribadiscono la piena
corresponsabilità
dei sog-
getti coinvolti.
Analisi: lavori su coperture
Il lavoro su coperture, sia di breve che di lunga du-
rata, è un’attività ad alto rischio di incidente, le cui
conseguenze sono il decesso o l’infortunio grave.
La tipologia di prevenzione e/o di protezione varia
da attività ad attività e discende dall’analisi del ri-
schio effettuata nello specifico.
Poichè la copertura è un luogo di lavoro ad alto ri-
schio di incidente scegliere, programmare, gestire
e mantenere i dispositivi di prevenzione e prote-
zione deve far parte di un approccio metodologico
che deve essere usuale ed integrante del progetto
dell’edificio.
In questa prospettiva i sistemi di ancoraggio da
utilizzare durante i lavori di manutenzione sono
elementi essenziali delle scelte progettuali, la cui
specificazione tecnologica e normativa, assieme
alla loro conoscenza, è basilare per il raggiungi-
mento dei livelli di sicurezza richiesti.
Tutto questo si traduce in termini economici per-
sonali e collettivi, dove gli esigui risparmi di oggi
possono diventare gli alti costi di domani, in fun-
zione a ciò proprietari e progettisti dovranno de-
terminare con attenzione la reale catena del valore
delle loro scelte progettuali.
Per motivi di spazio abbiamo dovuto sintetizzare
l’articolo del Sig Vitali. Abbiamo però provveduto
alla pubblicazione della versione originale sul sito
web all’indirizzo
.
S
O
C
I
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