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news
2013
ottobre
11
Lavoro a chiamata o lavoro intermittente
Il Decreto introduce modifiche alla Riforma Fornero
nell’ambito del lavoro a chiamata.
In particolare viene stabilito che:
• tale tipologia contrattuale è ammessa per un
massimo di 400 giornate di lavoro effet-
tivo nell’arco di un triennio
(calcolo che va
effettuato a ritroso di tre anni a partire dal
giorno in cui si richiede la prestazione. Si do-
vranno comunque considerare solo le presta-
zioni svolte dopo il 28 giugno 2013, data di
entrata in vigore del decreto legge).
Al
superamento di detto limite
(400 gior-
nate)
il rapporto verrà trasformato a tempo
pieno e indeterminato
.
Il vincolo delle 400 giornate non opera nei
settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo;
• i contratti a chiamata
già in essere al 17 lu-
glio 2012 incompatibili con le nuove dispo-
sizioni
previste dal presente decreto e con le
disposizione della Legge Fornero rimarranno
validi fino al 31 dicembre 2013
. Decorso
tale periodo si dovrà provvedere all’interru-
zione del rapporto senza pagamento del con-
tributo Aspi.
È stata soppressa la previsione secondo la quale
alla mancata comunicazione di chiamata al lavoro
non doveva essere applicata la relativa sanzione,
qualora il datore di lavoro avesse provveduto agli
adempimenti previdenziali, dando così dimostra-
zione di non voler occultare detta prestazione la-
vorativa.
Quindi
in caso di mancata comunicazione co-
munque scatterà la sanzione
.
Lavoro a progetto
In sede di conversione in legge, sono state con-
fermate le modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a progetto introdotte dal DL n. 76/2013. In
particolare:
• ora dunque gli elementi che per legge de-
vono essere contenuti nel contratto a pro-
getto (quali ad esempio descrizione del
progetto con individuazione del suo conte-
nuto e del relativo risultato finale che si in-
tende conseguire, durata del progetto e
corrispettivo pattuito), devono esservi non più
solo per fini probatori ma ad substantiam,
cioè per la legittimità dello stesso;
• ora non si potrà fare ricorso a tale tipologia
contrattuale per lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi e ripetitivi, mentre in
passato il divieto scattava anche in caso di
presenza di uno solo dei due caratteri della
“esecutività” o della “ripetitività.
Lavoro accessorio o voucher
Riguardo la definizione di tale tipologia contrat-
tuale (art. 70, comma 1, D.Lgs n. 276/2003),
viene
eliminata la dicitura “di natura mera-
mente occasionale”
e, di conseguenza,
l’unico
parametro di riferimento per il ricorso alle pre-
stazioni di lavoro accessorio rimane quello del
rispetto dei limiti di carattere economico
:
• 5.000 euro complessivi nel corso di un anno,
riferiti al lavoratore per la totalità dei commit-
tenti e
• 2.000 euro a committente.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Il Decreto Lavoro prevede che il
tentativo obbli-
gatorio di conciliazione presso la DTL
(introdotto
dalla Legge Fornero per le
aziende sopra i 15 di-
pendenti
che effettuino un
licenziamento per
giustificato motivo oggettivo
) non trova appli-
cazione in caso di licenziamento:
• per superamento del periodo di comporto ex
art. 2110 c.c.;
• per cambio di appalto al quale siano successe
nuove assunzioni presso altri datori di lavoro
in attuazione di una norma di natura contrat-
tuale;
• in edilizia per fine cantiere o fine fase lavora-
tiva.
Associazione in partecipazione
Le disposizioni della Riforma Fornero limitano l’uti-
lizzo del contratto di associazione in partecipazione
al numero massimo di tre associati. Ora tale limite
NON si applica:
• nell’ambito delle imprese a scopo mutuali-
stico, agli associati individuati mediante ele-
zione dall’organo assembleare di cui
all’articolo 2540 c.c. (assemblee separate
nelle società cooperative), il cui contratto sia
certificato dagli organismi di cui all'articolo 76
del D.Lgs n. 276/2003,
• nonché in relazione al rapporto fra produttori
e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realiz-
zazione di registrazioni sonore, audiovisive o
di sequenze di immagini in movimento.
Sempre in sede di conversione in legge è stato in-
serito il nuovo articolo 7-bis che prevede la possi-
bilità, per i datori di lavoro, di
stabilizzare
eventuali rapporti con associati in partecipa-
zione con apporto di solo lavoro “non genuini”
:
- tramite la stipulazione di specifici contratti
collettivi con le associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale,
- che prevedano la loro assunzione con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato (anche in apprendistato),
- nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e
il 30 settembre 2013.
Nei 6 mesi successivi alle assunzioni, i datori di la-
voro possono recedere dal rapporto di lavoro solo
per giusta causa ovvero per giustificato motivo
soggettivo.
Incentivo per l’assunzione di lavoratori che
fruiscono dell’aspi
È prevista una
nuova misura incentivante per i
datori di lavoro che assumono, a tempo PIENO
e INDETERMINATO, lavoratori che beneficiano
dell’ASpI
.
In particolare, ai datori di lavoro in questione è ri-
conosciuto il diritto ad un
contributo mensile pari
al 50% dell’indennità ASpI residua che sarebbe
stata corrisposta al lavoratore
. I lavoratori as-
sunti non devono essere stati licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attività che, al momento del li-
cenziamento, presenta assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto
di collegamento o controllo.
Contrasto al fenomeno delle dimissioni in
bianco
Si estende la procedura obbligatoria di convalida
delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali (sia
quella prevista per la generalità dei rapporti di la-
voro che la convalida in Dtl prevista entro i primi
3 anni di vita del bambino) anche alle lavoratrici
ed ai lavoratori impegnati con:
• contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa (anche a progetto);
• contratti di associazione in partecipazione.
Responsabilità solidale negli appalti
Il Decreto Lavoro prevede che le disposizioni del-
l’articolo 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 in
tema di
solidarietà nell’ambito degli appalti
(solidarietà per retribuzioni, Tfr, contributi previ-
denziali ed assistenziali) trovano applicazione
anche in relazione ai compensi e agli obblighi di
natura previdenziale e assicurativa nei confronti
dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo
(co.co.co./co.co.pro.) impiegati nell’appalto.
Il DL n. 76/2013 aggiunge inoltre che in tema di
regolarità degli appalti la contrattazione collettiva
può limitare, ovvero escludere la responsabilità so-
lidale del committente relativamente ai tratta-
menti retributivi dovuti ai lavoratori, rimanendo
comunque ferma la responsabilità solidale relati-
vamente ai contributi previdenziali e premi assi-
curativi.
Acconto Irpef 2013
La legge di conversione del DL n. 76/2013 con-
ferma, infine, l’aumento, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, della mi-
sura dell’acconto IRPEF dal 99% al 100%.
Il sostituto d’imposta dovrà quindi provvedere a
rideterminare (rispetto alle risultanze del modello
730-4 pervenuto) la seconda o unica rata di ac-
conto IRPEF 2013 in misura corrispondente alla dif-
ferenza tra l’acconto complessivamente dovuto
(pari al 100%) e l’importo dell’eventuale prima
rata di acconto trattenuta.
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