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2014
ottobre
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- la riparazione di impianti per servizi accessori (im-
pianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle
acque bianche e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni
senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti,
materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di co-
pertura senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deterio-
rate per smaltimento delle acque, rinnovo delle im-
permeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimenta-
zioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane
con serrande, senza modifica della tipologia di in-
fisso.
Manutenzione straordinaria
(lettera b) art. 31, L. n. 457 del 1978)
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e so-
stituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tec-
nologici, sempre che non alterino i volumi e le super-
fici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche alle destinazioni d’uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi,
anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed im-
piantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed ade-
guare all’uso corrente l’edificio e le singole unità
immobiliari, senza alterazione della situazione plani-
metrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della
superficie, della volumetria e della destinazione d’uso.
La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio
della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manu-
tenzione straordinaria i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane
con serrande, con modifica di materiale o tipologia
di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e
pertinenziali che non comportino aumento di vo-
lumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tec-
nici, quali centrali termiche, impianti di ascensori,
scale di sicurezza, canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sa-
nitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non
modifichino lo schema distributivo delle unità im-
mobiliari e dell’edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in
elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle
quote d’imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancel-
late;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi
dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della
tipologia dell’unità immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti
strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
3. I beni di valore significativo
Altro aspetto particolare che contraddistingue l’ap-
plicazione dell’aliquota ridotta negli interventi di
manutenzione
rispetto a quelli di recupero, sono
le limitazioni previste per i
beni di valore signifi-
cativo
cosi come individuati dal D.M. 29 dicembre
1999. Si tratta, più in particolare, di:
ascensori e
montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie,
videocitofoni, apparecchiature di condiziona-
mento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria
da bagno, impianti di sicurezza
, per i quali l’ali-
quota ridotta si applica fino a concorrenza del va-
lore della prestazione, considerato al netto del
valore dei predetti beni.
Segnatamente “
il limite di valore deve essere in-
dividuato sottraendo dall’importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall’intero corri-
spettivo dovuto dal committente, soltanto il va-
lore dei beni significativi. Il valore delle materie
prime e semilavorate, nonché degli altri beni ne-
cessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’am-
bito della prestazione agevolata, non deve essere
individuato autonomamente in quanto confluisce
in quello della manodopera.
In sostanza, occorre considerare il valore com-
plessivo della prestazione, individuare il valore del
bene o dei beni significativi forniti nell’ambito
della prestazione medesima e sottrarlo dal corri-
spettivo. La differenza che ne risulta costituisce il
limite di valore entro cui anche alla fornitura del
bene significativo é applica-
bile l’aliquota del 10 per cento.
Il valore residuo del bene,
deve essere assoggettato alla
aliquota ordinaria del 20 per
cento.
Può affermarsi, per semplicità,
che il “bene significativo” for-
nito nell’ambito della presta-
zione resta soggetto
interamente all’aliquota del
10 per cento se il suo valore
non supera la metà di quello
dell’intera prestazione.
Per i beni aventi un valore su-
periore l’agevolazione si ap-
plica entro il limite sopra
precisato
” (cfr. C.M. 7 aprile
2000 n. 71/E)
4. Riepilogando
Come premesso, gli
interventi
di recupero
(restauro e risa-
namento conservativo, ristrut-
turazione edilizia
e
ristrutturazione urbanistica)
sono soggetti all’aliquota ri-
dotta Iva del 10%. Anche le
cessioni di “beni finiti” da de-
stinare ai predetti interventi
sono soggette ad aliquota ri-
dotta del 10%. L’agevolazione
in argomento compete a pre-
scindere dal tipo di edificio og-
getto dell’intervento.
Anche gli
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria
sono soggetti all’aliquota ridotta
Iva del 10%, ma i lavori devono riguardare fabbri-
cati a prevalente destinazione abitativa privata.
Inoltre in questi casi la fatturazione deve tenere
conto dei cd. “beni significativi” individuati dal
D.M. 29 dicembre 1999. Nel caso in cui questi beni
siano impiegati nella prestazione, l’aliquota ridotta
spetterà fino a concorrenza del valore complessivo
della prestazione relativa all’intervento, al netto
dei predetti beni.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate
con la C.M. n. 71/E/2000 “
deve ritenersi che l’a-
liquota Iva ridotta competa anche nell’ipotesi in
cui l’intervento di recupero di realizzi mediante
cessione con posa in opera di un bene, poiché
l’apporto della manodopera assume un partico-
lare rilievo ai fini della qualificazione dell’opera-
zione. L’oggetto della norma agevolativa è infatti
costituito dalla realizzazione dell’intervento di re-
cupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per
raggiungere tale risultato
”.
Diversamente, deve essere applicata l’aliquota or-
dinaria del 22%.
Comunque, per l’applicazione dell’aliquota agevo-
lata occorre una apposita dichiarazione con cui il
cliente dichiari la destinazione dei beni o delle
prestazioni alla realizzazione di uno degli inter-
venti agevolati.
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