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news
lugl io
2017
Riportiamo i contenuti di alcune slides relative al-
l’intervento tenuto dal
prof. ing. Roberto Scotta
,
nel corso del convegno organizzato dal Gruppo
STEA lo scorso 20 aprile, per il quale rimandiamo
alle prime 3 pagine di questa rivista
VALUTAZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI
ESISTENTI: SINTESI NORMATIVA
Le disposizione legislative oggi vigenti (leggi, de-
creti, ordinanze) e i vari chiarimenti forniti da Mi-
nisteri e Protezione Civile:
- dispongono l’obbligo di verifica sismica di edifici
strategici o rilevanti;
- dispongono l’obbligo di verifica statica e sismica
di qualsiasi edificio nei casi previsti dall’§8.3 del-
le NTC08, nonché l’obbligo di adeguamento sta-
tico (sempre) e sismico (nelle precise condizioni
specificate all’§8.4.1 NTC08);
- qualora l’esito della verifica sismica sia negativo
oltre determinati limiti, dispongono l’obbligo di
pianificare in tempi ragionevoli e proporzionati
alla gravità della situazione degli adeguati inter-
venti di miglioramento o adeguamento sismico;
- salvo i casi di cui all’§8.4.1 NTC08, il migliora-
mento sismico è sempre attuabile (livello mini-
mo consigliato di indice di sicurezza post-inter-
vento 60%). Ci si attende una precisa indicazione
in tal senso nelle Norme Tecniche di prossima
emissione.
Vi sono profli di responsabilità penale e civile per:
- proprietari o conduttori di edifici strategici o rile-
vanti che non facciano eseguire la verifica sismica;
- proprietari o conduttori di edifici che nei casi pre-
visti dal §8.4.1.delle NTC08 non eseguano i ne-
cessari adeguamenti statici e sismici;
- proprietari o conduttori di edifici di cui comprova-
ta deficienza sismica che, compatibilmente con
la disponibilità economica, non programmino nei
tempi utili adeguati interventi di miglioramento;
- professionisti che a vario titolo intervengono ne-
gli interventi edilizi senza segnalare al proprieta-
rio/conduttore i suddetti obblighi;
- professionisti che a vario titolo intervengono ne-
gli interventi edilizi e operino con imperizia non
migliorando, o anzi peggiorando, la staticità o
resilienza sismica degli edifici esistenti.
INCENTIVI FISCALI AGLI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO
La legge di Stabilità 2017 ha disposto la proroga
della detrazione per le spese relative ad interven-
ti finalizzati all’adozione di misure antisismiche ex
articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, intro-
ducendo tuttavia alcune novità rispetto a quanto
previsto per il 2016.
In particolare è stato modificato l’articolo 16, com-
ma 1-bis, del D.L. 63/2013 il quale ora dispone
che a decorrere dall’1.1.2017:
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31
dicembre 2021
per interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.2017;
- su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pe-
ricolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attività
produttive,
spetta una detrazione dell’impo-
sta lorda nella misura del 50%
, fino ad un am-
montare complessivo delle stesse spese non su-
periore a 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita
in cinque quote annuali di pari importo nell’anno
di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016
è
stata però introdotta una diversa ripartizione
della detrazione (da 10 e 5 rate) e un abbassa-
mento dell’aliquota (dal 65% al 50%)
.
Viene tuttavia ampliata la platea delle costru-
zioni alle quali è applicabile l’agevolazione
in
quanto la norma ora fa riferimento non solo ad
abitazioni principali ma a costruzioni adibite ad
abitazioni e attività produttive anche ricomprese
nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, mentre fino al 31.12.2016 la disposi-
zione riguardava solo le zone 1 e 2.
Il nuovo comma 1-quater aggiunto all’articolo 16
del D.L. 63/2013 prevede inoltre il potenziamen-
to dell’aliquota della detrazione, ed è qui che si
comprende
quanto sia importante avere il do-
cumento di classifcazione sismica degli edifci
:
- al
70%
qualora dalla realizzazione degli inter-
venti derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad
una classe di rischio
inferiore
;
- all’
80%
qualora dall’intervento derivi il passag-
gio a
due classi di rischio inferiori
.
E pertanto
si prevede che un apposito decreto,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, stabilisca
le linee guida per la classifcazione di rischio si-
smico delle costruzioni nonché le modalità per
l’attestazione, da parte di professionisti abilita-
ti, dell’effcacia degli interventi effettuati
.
Ma non basta. Il successivo e nuovo comma 1-quin-
quies prevede poi che qualora gli interventi siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali,
l’aliquota della detrazione sia pari:
- al
75%
qualora dalla realizzazione degli inter-
venti derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad
una classe di rischio
inferiore
;
- all’
85%
qualora dall’intervento derivi il passag-
gio a
due classi di rischio inferiori
.
Anche tali ultime detrazioni si applicano su un am-
montare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
di ciascuno edificio. Possiamo poi aggiungere che i
soggetti beneficiari della detrazione hanno la pos-
sibilità per tali interventi (realizzati dall’1.1.2017)
di optare per la cessione del corrispondente credi-
to ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o
ad altri soggetti privati (ad esclusione di istituti di
credito ed intermediari finanziari), con la facoltà di
successiva cessione del credito.
L’ESPERTO RISPONDE
NOVITÀ NORMATIVE: SICUREZZA E CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
LA PROPOSTA ISI DI CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI
La proposta di classificazione sismica degli edifici nasce da un’idea del Prof. G. Cavi ed è stata formu-
lata da ISI - Ingegneria Sismica Italiana.
È stata poi modifcata e semplifcata dal MIT (Legge di
Bilancio 2017 – «Sisma Bonus» – in vigore dal 01/03/2017)
.
Infine, si può esprimere il rischio sismico, per la sola parte econo-
mica, in termini di
perdite annue medie attese
, normalmente in-
dicate con la sigla
EAL (Expected Annual Loss)
; si può esplicitare
EAL come la
necessità di accumulare, anno per anno, le risorse
necessarie per fare fronte a quanto indotto dall’evento
.
EAL (%)
EAL < 0.75
0.75 < EAL < 1.50
1.50 < EAL < 2.50
2.50 < EAL < 3.50
3.50 < EAL < 4.50
EAL > 4.50
Classe sismica
A
B
C
D
E
F
EAL è uno strumento di assessment del rischio economico;
EAL è uno strumento di decisione delle strategie di retroftting;
EAL diventa il parametro per la defnizione degli incentivi fscali.